Era ora…Sconto Irpef anche per l’abbonamento ai mezzi pubblici
Pubblicato il Marzo 19, 2008 di calcolarataprestito
Sconto Irpef anche per l’abbonamento ai mezzi pubblici
Anche gli abbonamenti a treni, autobus e metropolitane acquistati nel 2008, anche se scadono nel 2009, potranno essere portarti in detrazione. Mentre sono escluse le spese per trasporti deducibili dal reddito di lavoro autonomo o d’impresa
Gli abbonamenti a treni, autobus e metropolitane potranno essere portati in detrazione pari al 19% dei costi sostenuti fino a una spesa massima di 250 euro. Lo riferisce l’Agenzia delle entrate che, con una circolare, detta le regole per usufruire dello sconto Irpef introdotto con l’ultima Finanziaria. In particolare, i titoli di viaggio devono implicare un uso non episodico del mezzo pubblico, consentendo di effettuare un numero illimitato di spostamenti, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Restano invece esclusi dall’agevolazione i titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come per esempio i biglietti a tempo che scadono dopo 72 ore dalla convalida e le carte turistiche integrate che includono altri servizi oltre a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli. La circolare ribadisce che il tetto massimo di detrazione di 250 euro - fissato dalla Finanziaria - è riferito cumulativamente alle somme pagate dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Inoltre, la detrazione è possibile entro i limiti di capienza delle imposte dovute. Per fruire della detrazione il contribuente è tenuto a conservare i titoli di viaggio che devono obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’impresa che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione. Se il contribuente non dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell’abbonamento. Infine, se il biglietto non è nominativo, le detrazione è comunque possibile purché il contribuente autocertifichi che il titolo è stato acquistato per sé o per un familiare a carico. Sono, infine, escluse dalla detrazione le spese per trasporti deducibili dal reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
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